Aboliamo i Tribunali per i minorenni
L’Aiaf ha deciso di mobilitarsi con una raccolta di firme per la creazione di sezioni speciali per il diritto di famiglia e dei minori in ogni Tribunale civile e Corte d’Appello e quindi per l’abolizione del Tribunale dei Minorenni – proposta intorno alla quale c’è buon accordo tra gli avvocati – perché quest’ultimo si muove al di fuori delle regole processuali espressamente previste per i tribunali ordinari. Quello che lamentano gli avvocati è innanzitutto che davanti al Tribunale per i minori non vengano osservati alcuni diritti costituzionalmente garantiti, che sono il diritto al contraddittorio e il diritto alla difesa. I giudici si avvalgono della collaborazione dei servizi sociali e spesso si appiattiscono sulle loro relazioni, delegando loro di fatto le decisioni, come osservato anche dal Presidente di Cassazione, dott. Alfio Finocchiaro, nel convegno promosso dal Forum Donne Giuriste tenuto a Parma il 16 e 17 giugno. Si tratta di relazioni che sono vere e proprie indagini, effettuate senza alcuna possibilità per le parti coinvolte di assistere o intervenire per dire la propria, neppure attraverso un consulente tecnico di parte: gli assistenti sociali interpellano gli insegnanti, i vicini di casa, ascoltano i minori e traggono le proprie conclusioni stendendo la relazione (diversamente da ciò che avviene nel Tribunale ordinario, dove per le decisioni più delicate, ad esempio nei casi di bambini da affidare a uno dei due genitori, si delega la relazione a un consulente tecnico d’ufficio, il cosiddetto “ctu”, e le parti hanno diritto a nominare un consulente tecnico di parte, per cui tutti i colloqui avvengono alla presenza del consulente di parte e nel rispetto del contraddittorio). Le relazioni degli assistenti sociali vengono successivamente depositate presso il Tribunale dei minori ma la parte può prenderne visione soltanto a istruttoria completata e senza possibilità di indicare i propri testimoni, cioè quando è troppo tardi (si noti invece come nei tribunali ordinari non solo le operazioni necessarie per l’elaborazione della perizia vengono svolte alla presenza del consulente di parte, ma non appena il ctu deposita la perizia le parti possono prenderne visione e replicare).
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