Europa senza sussidiarietà

Di Rodolfo Casadei
30 Ottobre 2003
La sussidiarietà è la vittima numero uno del Trattato costituzionale europeo in via di approvazione.

La sussidiarietà è la vittima numero uno del Trattato costituzionale europeo in via di approvazione. Il principio aveva fatto capolino in un documento Ue per la prima volta nel 1992 con il Trattato di Maastricht, dove al secondo comma dell’articolo 3 si leggeva: «Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario». Si trattava, come è chiaro, della “sussidiarietà verticale”, che interessa i rapporti fra le istituzioni, e non della “sussidiarietà orizzontale”, che riguarda i rapporti fra la società civile e l’Ente pubblico. Ma la novità aveva comunque suscitato grandi speranze soprattutto in Italia, dove Maastricht sembrava portare munizioni alle Regioni, impegnate nella battaglia per una riforma in senso federalista della Costituzione, ed alle organizzazioni della società civile, impegnate a ottenere dallo Stato il riconoscimento del valore sociale e non meramente privato delle iniziative delle realtà non profit. Il Trattato Ue di Amsterdam del 1997 dedicava addirittura un lungo protocollo aggiuntivo alla questione della sussidiarietà, e poco più di un anno dopo la Compagnia delle Opere raccoglieva 1 milione e 200 mila firme per l’inserimento del principio di sussidiarietà orizzontale nella Costituzione italiana. Le speranze di quegli anni sono andate totalmente deluse. La bozza di Costituzione europea contiene soltanto la sussidiarietà verticale, e anch’essa fortemente depotenziata. L’articolo 9 al comma 3 riprende quasi parola per parola il testo di Maastricht. All’articolo 13 vengono elencate le materie a “competenza concorrente”, quelle cioè sulle quali hanno competenza sia la Ue che gli stati ed a cui dunque andrebbe applicato il principio di sussidiarietà. Ma da nessuna parte sono definiti i criteri di dettaglio in base a cui la Ue interviene, poniamo, in materia di politiche sociali o di giustizia (materie a competenza concorrente) invece di lasciar fare agli stati nazionali. La Commissione deve formalmente giustificare per iscritto la conformità delle sue proposte al principio di sussidiarietà, ma tutto ciò che i Parlamenti nazionali o il Comitato delle Regioni (organo consultivo delle Regioni europee) possono fare è ricorrere alla Corte di Giustizia. Nemmeno un voto contrario può impedire alla Commissione di andare avanti: se almeno un terzo dei Parlamenti nazionali disapprova la proposta della Commissione, questa ha il dovere di “rivederla”, non di ritirarla.
Della sussidiarietà orizzontale, come detto, nessuna traccia. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione annessa alla Costituzione, che enuncia enfaticamente i diritti umani e di cittadinanza degli europei, la sussidiarietà non è mai citata: nel campo sociale ed in quello economico esistono soltanto lo Stato ed il mercato.

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