Se c’è un atto contrario al buon costume, al giorno d’oggi, è non pagare una prostituta

Di Redazione
26 Giugno 2014
Sentenza del Tribunale di Roma: riconosciuto a una prostituta nigeriana il diritto a pretendere un pagamento dal cliente per la prestazione sessuale

Il tribunale di Roma ha condannato a quattro mesi una nigeriana per avere inviato minacce via sms a un cliente che si rifiutava di pagarle i 100 euro pattuiti per la prestazione sessuale. La notizia è degna di attenzione perché quella dei giudici della capitale è la tipica sentenza che i giornali si divertono a definire «innovativa» dal momento che «racconta come stia cambiando il costume sociale».

MA QUALE BUON COSTUME. Il reato contestato alla prostituta nigeriana, infatti, è stato trasformato da estorsione in violenza privata. E questo in base alla constatazione che – al netto delle minacce – il pagamento richiesto dalla donna di questi tempi non può essere più considerato un «ingiusto il profitto». Al contrario, secondo i giudici, se è vero che «sino ad oggi» la pretesa della prostituta «non è tutelata dall’ordinamento per una certa interpretazione» del «buon costume», tuttavia è da ritenersi legittima al punto da poter giustificare una causa civile nei confronti del cliente «a fronte dell’omesso pagamento».

«ATTIVITÀ AMPIAMENTE DIFFUSA». Come si spiega questa contraddizione? Semplice: per il collegio giudicante del tribunale di Roma «tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 codice civile» non può essere «ricompreso l’esercizio della prostituzione» dal momento che si tratta oramai di «attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico». Anzi, scrivono i giudici, «se un profilo di contrarietà al buon costume c’è (…) esso riguarda il cliente che approfitta della prestazione sessuale della prostituta».

CONSIDERAZIONI SOCIO-CULTURALI. L’agenzia Ansa riferisce poi che per arrivare a sancire il diritto della donna a pretendere il pagamento, il tribunale ha anche elaborato «una lunga analisi sul fenomeno della prostituzione in Europa e in Italia e sul concetto di buon costume». Arrivando alla conclusione che «il profitto della prostituta è giusto» a maggior ragione perché la nigeriana in questione è «giovanissima, non conosce una parola di italiano e proprio per questo inevitabile vittima di tratta e di sfruttamento» e quindi «non può collocarsi su un piano di parità rispetto al suo cliente italiano, professionalmente inserito, economicamente forte che, si serve in modo arrogante proprio di questa posizione di potere per non pagare i servizi sessuali ricevuti».

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3 commenti

  1. Giava

    Finalmente una sentenza che farà tirare un respiro di sollievo a SB ed a tanti suoi estimatori!

    Quale “utilizzatore finale” basterà stare in regola con i “pagamenti” e tutto è a posto!

    Ma ai moralisti di Tempi fanno scandalo una “giovanissima”, che “non conosce una parola di italiano e proprio per questo inevitabile vittima di tratta e di sfruttamento”, ed i giudici che hanno emesso una sentenza che prende atto del mutamento dei costumi. L’importante è farlo in “cene eleganti”, lontano dagli occhi delle famiglie.

    Non una parola sui suoi sfruttatori, per non turbare il padrone.

  2. filomema

    Prostituirsi in strada non è solo triste, ma è soprattutto pericoloso. Quello che va condannato è lo sfruttamento della prostituzione in modo molto severo. Del resto da un punto di vista morale usare il corpo per guadagnarsi da vivere è molto diffuso e non riguarda solo la prostituzione.
    Il concetto di buon costume poi è qualche cosa di molto sfuggente e mutevole che poco ha a che fare con la dignità delle persone ma piuttosto con la morale bigotta.

  3. Nino

    La prostituzione non è un reato, quindi per la legge italiana è qualcosa che è consentito fare. Prostituirsi vuol dire accettare di compiere atti sessuali con una persona in cambio di un tornaconto (economico o di altro tipo). Non ci vedo niente di strano sul fatto che il giudice abbia detto che avendo fornito una prestazione e concordato un compenso la prostituta lo esigesse (ed infatti quella che è stata condannata è stata la violenza con cui è stato richiesto il mancato pagamento, e non la richiesta in sè.

    L’atto contrario al buon costume (ma non punibile per la legge) è quello dell’uomo adulto e magari benestante che compra il corpo di una donna, ed un altro atto contrario al buon costume è che pattuisca una cifra e poi si rifiuti di rispettare l’impegno

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