
Mediatori civili, c’è l’obbligo di comunicare la non obbligatorietà della mediazione
Organismi di mediaconciliazione con il dovere di informare: c’è l’obbligo di comunicare alle parti la non obbligatorietà delle pratiche di mediazione. Parti che poi saranno libere di decidere se proseguire con la mediazione (facoltativa) o se invece preferiscono aprire una causa. Così ha deciso il ministero di giustizia che lo ha reso noto in un comunicato. La decisione si è resa necessaria in seguito alla sentenza della Corte costituzionale – ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega legislativa del carattere obbligatorio della mediazione.
COSA CAMBIA. Per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati, nonché per le eventuali nuove istanze rientranti nell’ambito della previsione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, spiega il ministero, l’organismo di mediazione «è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione». Vengono meno inoltre l’obbligo di tenere la seduta in assenza della controparte (articolo 7, comma 5, lettera del decreto) e le tariffe ridotte previste dall’articolo 16, comma 4, lettera d; e l’obbligo di tenere la mediazione anche in caso di assenza del versamento dei compensi (articolo 16, comma 9, ultimo periodo). Difficile prevedere come verranno regolati i compensi dovuti agli organismi per quelle mediazioni che sono iniziate come obbligatorie ma terminate come facoltative.
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