Addio burocrazia: saremo liberi dalle carte

Di Carlo Sala
24 Luglio 2012
Intervista a Luciano Berarducci, consigliere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP).

Pubblichiamo l’articolo uscito sullo speciale Grandi opere di Tempi 2012.

Aspetto meno appariscente ma non per questo secondario delle grandi opere è l’accertamento che chi partecipa alle gare per aggiudicarsele e chi le realizza sia in possesso di tutti i requisiti che un simile impegno richiede a norma di legge. Luciano Berarducci, consigliere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ci illustra il funzionamento, appena potenziato, della Banca dati preposta ad accertare la presenza di tali requisiti.

Consigliere, che cos’è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?
La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità “BDNCP”, ndr) è stata istituita dall’art. 60 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante la disciplina del Codice digitale e, successivamente, è stata inserita in seno al Codice dei Contratti all’art. 6 bis al Codice dei Contratti, dal comma 1 dell’art. 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, (cd. Decreto Semplificazioni), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti verrà acquisita presso la BDNCP, della quale fanno parte tutti i dati previsti all’articolo 7 del Codice e, di fatto, inviati all’Osservatorio.

Perché chi vuole partecipare a gare per le grandi opere dovrà passare per il tramite di questa banca?
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente tramite la nuova Banca dati nazionale. Laddove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati gli stessi devono essere verificati dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione n. 207/2010 in materia di verifica del possesso dei requisiti. Tutti i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati relativi ai requisiti, precedentemente indicati, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Come funzionerà la registrazione dei dati presso la banca?
L’Autorità stabilirà, con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

La nuova procedura non è un’ulteriore complicazione burocratica con aggravio dei costi?
Come è stato evidenziato dall’Autorità nel proprio atto di segnalazione n. 1 del 12 gennaio 2012, il taglio dei costi amministrativi rappresenta un fattore chiave per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la competitività delle imprese, senza aumenti della spesa pubblica. Tali costi, nonostante le varie misure di semplificazione adottate nel corso del tempo ed il ricorso al sistema delle “autocertificazioni”, sono, nel settore dei contratti pubblici, tuttora eccessivi sia dal lato privato, sia dal lato pubblico. Si tratta, in primis, dei costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle procedure di gara, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria struttura organizzativa. Occorre, poi, considerare i costi connessi ai defatiganti controlli a carico delle amministrazioni, che rallentano i tempi del procedimento, causano inefficienze nell’impiego delle risorse utilizzate ed aumentano la probabilità di errori procedurali o contestazioni, alimentando l’ingente contenzioso amministrativo in materia. Dette verifiche, infatti, richiedendo l’interazione con altre pubbliche amministrazioni, hanno tempi eccessivamente lunghi (70 giorni in media, con punte di 90 giorni) e, spesso, non assicurano un reale controllo sull’affidabilità e capacità dell’operatore economico. Il sistema sarebbe, quindi, preordinato al raggiungimento di una effettiva semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, con rilevanti vantaggi per tutti gli attori del sistema.

In concreto quali sono questi vantaggi? Chi ne usufruirà?
Gli operatori economici vedrebbero attenuato il pericolo di incorrere in false dichiarazioni, che purtroppo caratterizzano non poco il sistema, producendo rischi di sospensione dal mercato. Le stazioni appaltanti sarebbero supportate nella verifica dei requisiti, usufruendo di un unico sistema in cui reperire la documentazione necessaria e garantendo un risparmio di tempi e costi, nonché la certezza dei controlli. Le amministrazioni certificanti usufruirebbero di un unico interlocutore (AVCP) per la raccolta della documentazione.

In breve, come evidenziato dall’Autorità nel proprio atto di segnalazione n. 1 del 12 gennaio 2012, compito e utilità della banca è verificare la sussistenza e i requisiti per partecipare alle commesse degli enti pubblici.
Una prima misura da adottare consiste nel miglioramento dell’interazione tra le amministrazioni pubbliche e nella razionalizzazione ed interconnessione delle esistenti banche dati, ivi comprese quelle degli enti previdenziali relative alla regolarità contributiva. Così l’utilizzo della BDNCP dovrebbe permettere di centralizzare il processo di controllo dei requisiti, consentendo, a regime, una verifica in tempo reale delle informazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico, mediante accesso ad un unico sistema e secondo modalità che consentano di tracciare le verifiche effettuate. Con l’intento di rendere effettivo, anche in materia di appalti, il principio dell’acquisizione d’ufficio della documentazione, l’Autorità ha già avviato una sperimentazione per la costituzione del “fascicolo virtuale dell’impresa”, come strumento base per lo scambio informativo con l’amministrazione, nel quale far confluire tutta la documentazione concernente i requisiti sia di ordine generale che speciale. Tale fascicolo virtuale può essere alimentato dai dati contenuti nella BDNCP e reperibili presso le banche dati delle altre amministrazioni, come sopra descritto, nonché dall’inserimento dei dati in possesso dell’operatore economico. In tal modo, l’impresa, anziché vedersi costretta a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti gara per gara, assolverà a tale onere mediante un unico invio alla BDNCP, beneficiando di una consistente riduzione dei costi per la partecipazione alle procedure di gara, anche in termini di semplificazione dei relativi adempimenti. L’accentramento del sistema di controllo presso la BDNCP attenuerebbe, inoltre, le criticità attualmente connesse alla problematica delle false dichiarazioni in sede di gara, poiché consentirebbe di eliminare, in prospettiva, le autocertificazioni, che sono spesso motivo di contenzioso e la cui redazione è complessa e fonte di errori.

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