
Andate ed emendate
L’articolo 1 del Testo Unico di riforma dei servizi sociali riporta i principi generali sui quali si intende disegnare la nuova legge. Ancora una volta però il principio di sussidiarietà sembra trovare spazio solo in un’enunciazione teorica che di fatto ribadisce una visione centralista in cui i poteri e l’iniziativa operativa restano in mano allo Stato, delegati, al massimo, a Comuni, Regioni ed enti locali. Su questo articolo, perciò, e in particolare sui commi 3 e 4 si sono concentrati gli emendamenti che puntano a ribadire il ruolo della società civile e ad assicurare la libertà di iniziativa delle associazioni che operano nel campo dell’assistenza. Il Polo per le libertà ha fatto propri e presentato in Commissione gli emendamenti elaborati dalla Compagnia delle Opere con i quali si vogliono affermare tre punti fondamentali.
– innanzitutto il principio fondamentale di sussidiarietà per cui l’iniziativa appartiene alle forze sociali e solo qualora i privati non siano in grado di rispondere alle esigenze della società, agli enti pubblici;
– in secondo luogo che a Comuni e Regioni devono essere affidati solo compiti di controllo e programmazione e non di gestione che, appunto, spettano ad associazioni, enti e singoli privati;
– infine, la famiglia che spesso svolge una funzione fondamentale di assistenza ad anziani, disabili, ecc. e che perciò deve essere riconosciuta e sostenuta anche economicamente per il ruolo che svolge.
Riportiamo il testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 1 del testo di legge (a sinistra) con, a destra, gli emendamenti prodotti dalla CdO e presentati dal Polo.
Art. 1 (Principi generali e finalità) 3. Il governo del sistema è affidato agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato secondo le competenze agli stessi assegnate in materia di servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Alla programmazione, alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono i soggetti pubblici, ai sensi del comma 3, (…) organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi della cooperazione, associazioni di volontariato, fondazioni, enti di patronato e soggetti privati (…), quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi.
Il sistema di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi primari anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative del cittadino, dei nuclei familiari e delle forme di auto-aiuto e di reciprocità.
Art. 1 (Principi generali e finalità) 3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociale è governato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione…
4. Alla programmazione, alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono enti locali, Regioni e Stato, secondo le competenze agli stessi assegnati in materia di servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, organismi del terzo settore, quali organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi della cooperazione, associazioni di volontariato, fondazioni, enti di patronato e soggetti privati senza fini di lucro, quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi.
Nel sistema di interventi e di servizi sociali, Enti locali, Regioni e Stato esercitano responsabilità di gestione quando i servizi previsti non possono essere adeguatamente assicurati dagli organismi del terzo settore, al fine di promuovere, in tal modo, la solidarietà sociale e di valorizzare le iniziative del cittadino, dei nuclei familiari e delle forme di auto-aiuto e di reciprocità.
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