Come ti spremo le imprese
Non sono poche le novità per le piccole e medie e imprese italiane, contenute nel disegno di legge Finanziaria e nel cosiddetto decreto legge “collegato”. Per questo Tempi propone qui un quadro ragionato dei più importanti cambiamenti, alcuni già in vigore o con effetto retroattivo, che penalizzano in particolare le piccole aziende e i professionisti, ossia quei soggetti che costituiscono il 95 per cento del tessuto imprenditoriale italiano. Recentemente il governo si è detto pronto a operare alcuni ritocchi rispetto al disegno di legge presentato, ma ciò non modifica sostanzialmente l’impianto che sta dietro alla Finanziaria 2007, ossia un’impostazione volta principalmente al soddisfacimento di immediate esigenze di cassa senza nessuna natura strutturale. In sintesi una finanziaria “cipolla”: più la si sfoglia, più si piange. E si piange sempre di più tutti, indistintamente, a dispetto di certi slogan di parte già saliti agli onori delle cronache.
Studi di settore
Diventa triennale (prima era quadriennale) la revisione degli studi di settore. È previsto un inasprimento delle sanzioni in caso di indicazione di dati non veritieri. L’applicazione degli studi di settore viene estesa anche a periodi inferiori ai 12 mesi. Il tetto di applicazione viene innalzato a 7,5 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2007. Introduzione di specifici indicatori di coerenza, concorrenti non solo all’accertamento, ma anche alla stima e quindi all’innalzamento dei ricavi. Il numero degli studi di settore che verrà aggiornato sarà di circa 70 all’anno.
Come al solito, le misure che incidono sulla vita delle piccole e medie imprese, sono quelle meno pubblicizzate e meno spiegate. Lo strumento degli studi di settore, anche se acclamato quale funzionante, presenta già, fisiologicamente potremmo dire, delle discrasie. Rimane infatti presuntivo e foriero di indicazioni distorte nel mercato di congiuntura decrescente e recessione. La norma, così formulata, appare incompleta e soprattutto volta soltanto alla ricerca di maggiori (e infondate) basi imponibili.
Trattamento di fine rapporto
Con effetto dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati (imprese/professionisti) senza distinzione di numero di lavoratori o di dimensione, sono obbligati a versare il 50 per cento dell’accantonamento annuale a titolo di trattamento di fine rapporto (quota definita dall’art. 2120 C.C.) cadauno, “inoptato” da parte dei lavoratori, cioè non destinato alle forme pensionistiche complementari. Secondo il disegno di legge, i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro saranno compensati, a partire dal 1° gennaio 2008, con l’esonero dal pagamento dei contributi sociali verosimilmente applicato prioritariamente ad assegni familiari, maternità e disoccupazione.
Pur disegnando la norma (art. 84 comma 10) un tenue recupero in tema di contributi sociali, l’impatto da un punto di vista finanziario per l’effetto della perdita da autofinanziamento del Tfr è tragico sulle medie imprese che, ora, dovranno indebitarsi anche per accantonare il trattamento. Ulteriori grosse difficoltà si registreranno nel rilascio dei maggiori affidamenti bancari e, ad effetto avvitamento, i maggiori oneri finanziari non sono ovviamente deducibili ai fini Irap; risulteranno così un maggior indebitamento e una maggiore tassazione totale.
Contributi previdenziali autonomi
La norma in esame prevede l’aumento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi per il 2007. In particolare, per gli artigiani si passerà dal 17,40 al 19,5 per cento. Dal 17,79 al 19,5 per cento per i commercianti; dal 18,20 al 23,5 per cento per gli autonomi “scoperti” (ovvero non assoggettati ad altro trattamento contributivo obbligatorio) e dal 10 al 16 per cento per gli autonomi “coperti”. A partire dal 2008, inoltre, è previsto un incremento ulteriore per gli artigiani e per i commercianti: entrambe le categorie passeranno dal 19,5 al 20 per cento.
Il combinato della manovra volto alla revisione triennale degli studi di settore per le piccole e medie imprese, nonché l’evidente ricerca dell’effetto di ampliamento della base fiscale imponibile, si rifletterà anche sul maggior esborso dovuto all’incremento dei contributi sociali. Il mix dell’esborso in tema finanziario è insostenibile.
Mancato scontrino
La norma dispone la sospensione dell’attività in caso di mancata emissione di un singolo scontrino o ricevuta fiscale, in assenza di qualsiasi attenuante/esimente. Prevista la chiusura da 15 giorni fino a 2 mesi.
Considerato come è stata scritta la norma e pur nella condivisione della lotta all’evasione, la formulazione risulta solo inconcepibile.
Auto aziendali
La norma, con efficacia al 1° gennaio 2006, modifica sostanzialmente il regime di deducibilità dei costi di acquisto e di esercizione di autovetture, ciclomotori e motocicli. In sintesi e per quanto attiene al reddito di impresa non è più consentito dedurre nessuna spesa relativa all’acquisto, anche mediante leasing, noleggio nè qualsiasi costo di esercizio (carburante, assicurazioni manutenzione, tasse proprietà) di automezzi aziendali, ove per gli stessi si intende sia quelli in uso al titolare, amministratori, manager della società che quelli in uso ai dipendenti. Per questi vi è da precisare che la quota deducibile è quella pari all’importo che ha costituito il reddito di lavoro dipendente in tema di fringe-benefit. Ai professionisti riduce dal 50 al 25 per cento la percentuale di deducibilità dei costi. Per gli agenti è confermato il precedente trattamento. Unica nota imprevedibilmente graziata è l’esclusione della modifica nei calcoli ai fini dei versamenti in acconto per l’anno 2006 in scadenza a novembre.
La disposizione, che in questo caso è già valida e, come spesso accade, in spregio dello Statuto del contribuente in tema di certezza del diritto, assume efficacia retroattiva. Ci sembra che non regga in ogni caso anche la teoria interpretativa della norma e, pertanto, l’efficacia avrebbe dovuto perlomeno essere fissata al 1° gennaio 2007. La disposizione, anche nello sforzo interpretativo massimo, è inaccettabile. La negazione della deduzione, al fine delle imposte dirette, anche parziale, di uno strumento di lavoro, non ha fondamento aziendalistico. Il tutto risuona quale puro ritorno al mittente degli effetti della sentenza della Corte di giustizia Ue relativa al rimborso dell’Iva automezzi non dedotta. Si consiglia con fermezza la copiosa presentazione delle istanze di rimborso entro il 15 aprile.
Immobili strumentali in leasing
Il regime fiscale di indeducibilità previsto per le quote di ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati (introdotto dal D.L. 223/2006) viene esteso anche alle operazioni di leasing (locazione finanziaria). La norma è già applicabile dal 2006 e incide già sugli acconti in corso. Pertanto una parte dei predetti canoni di leasing risulterà essere indetraibile secondo i criteri previsti dal D.L. 223/06.
L’introduzione in corsa della norma in questione sana un ovvio refuso del D.L. 233/06 (poi convertito nella L.248/06). La motivazione di allineamento agli Ias (International accounting standard, princìpi contabili internazionali) era già instabile nel D.L. istitutivo. Ancora una volta si assiste ad una applicazione retroattiva e, nello specifico, mancano i criteri applicativi.
Tassazione successioni e donazioni
I trasferimenti inter vivos a titolo gratuito (ad esempio donazioni) e quelli mortis causa (ad esempio le successioni) tornano ad essere tassati mediante introduzione dell’imposta di registro. In sintesi e fatte salve tutte le attuali difficoltà interpretative, si può così riassumere: nel trasferimento di immobili e diritti reali si applicano l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale. Nel caso di altri beni si applica l’imposta di registro. Le disposizioni si applicano agli atti pubblici, atti a titolo gratuito, scritture private autenticate e no, successioni (data di morte) dal 3 ottobre 2006. Diventano pertanto ed in effetti più costosi i trasferimenti immobiliari anche se “prima casa” (sia donazione che successione) e viene reintrodotta la tassazione su tutta una serie di altri beni che in precedenza non erano più tassati, sia nella successione che nella donazione (ad esempio altri immobili, azioni, partecipazioni, azienda). Mediamente e sugli immobili succeduti o donati al coniuge o ai parenti in linea, viene inserita una franchigia per le imposte ipotecarie e catastali, peraltro oggettivamente basse e per gli altri beni si varia da un nuovo 4 per cento sino all’8 per cento.
Con una manovra a dir poco surrettizia e dopo un battage all’insegna della negazione di introduzione dell’imposta di successione e donazione, se non sui grandi patrimoni, mediante un blitz congeniato con imposta di registro nonché ipotecaria e catastale, ritornano tassati i cosiddetti trasferimenti per causa di successione e/o donazione. Per poter esemplificare l’effetto pratico e l’impatto anche in una casistica non certo di grandi patrimoni, sottolineiamo che una successione da marito a moglie di una serie ipotetica di beni come una quota della prima casa (valore 350.000 euro), azioni e titoli posseduti (valore 300.000 euro) e seconda casa (valore 200.000 euro) oggi costerà totali 18.000 euro circa, contro i precedenti 6.000. Con un aumento pari al 200 per cento. Preoccupa poi il fatto che in effetti questo possa lasciar spazio ancora a previsioni di introduzione della reale imposta di successione sui patrimoni.
Andrea Galli
* commercialista revisore contabile
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