Cos’è il 41 bis. Ad (inconstituzionale) libitum
Nel codice penitenziario la norma relativa a “situazioni di emergenza” viene così descritta all’articolo 41 bis, comma 2: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti al comma 1 dell’articolo 4 bis (associazione mafiosa, associazione per spaccio di droga, terrorismo, rapina, estorsione, violenza sessuale, ndr), l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge». Comma 2 e relativi provvedimenti restrittivi previsti nel 41 bis, sono stati varati dai governi Andreotti-Ciampi con l’articolo 19 del decreto legge dell’8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge del 7 agosto 1992, n°356; legge che però, all’articolo 29, prevede anche che le disposizioni introdotte dall’articolo 19 del decreto legge 306 «cessano di avere effetto trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto». Tale norma in realtà non è mai entrata in vigore, perché tutti gli esecutivi che si sono avvicendati dal 1992 ad oggi (compreso l’attuale governo Berlusconi), nonostante alcuni pronunciamenti critici della Corte Costituzionale, in particolare quello del 1997 in cui la Corte «ha stabilito che le restrizioni apportate rispetto all’ordinario regime carcerario non sono determinabili ad libitum, ma devono essere congrue rispetto alle specifiche finalità di ordine e sicurezza», hanno costantemente prorogato questa legge che doveva limitarsi al periodo emergenziale innescato dalle stragi in cui venenro assassinati nel ’92 il giudice Falcone e Borsellino.
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!