Dal “primato della legalità” (dello stato secondino-giacobino) al Rule of law, il primato del diritto, consuetudini, libertà di un popolo
Sostegno al Non profit
DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UNA DISCIPLINA ORGANICA A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT OPERANTI PER FINALITA’ DI PUBBLICO INTERESSE O DI PUBBLICA UTILITA’
Art. 1 Delega al Governo
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti un’innovativa ed organica disciplina delle organizzazioni giuridiche che, comunque denominate e regolate dalla vigente legislazione speciale di riferimento, risultino contraddistinte dall’attuazione, anche in forma indiretta, di finalità o servizi di pubblico interesse o di pubblica utilità nonché dall’assenza di finalità lucrative a diretto vantaggio dei partecipanti.
Art.2 Principi e criteri direttivi
Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell’articolo precedente sulla base degli indirizzi e dei principi seguenti:
a) definire lo status di “organizzazione non profit”, sulla scorta di elementi giuridici, economico-sociali ed organizzativi in grado di preservare, comunque, la specificità propria degli organismi di promozione sociale, di volontariato e di cooperazione sociale;
b) prevedere una disciplina uniforme delle organizzazioni non profit per quanto attiene in particolare a:
1) definizione dello scopo e dei settori d’intervento;
2) vincolo di non ridistribuzione degli utili;
3) divieto di distribuzione del patrimonio anche alla cessazione dell’organizzazione;
4) individuazione delle diverse tipologie organizzative, nel rispetto delle specificità già indicate alla lettera a);
5) articolazione giuridica di organizzazioni parallele e complesse;
6) obbligo d’informazione contabile e doveri fiduciari degli amministratori;
7) impugnazioni delle delibere dell’assemblea e dell’organo amministrativo;
8) trasformazione e scioglimento;
c) prevedere un nuovo regime agevolato per le organizzazioni non profit che svolgono attività di utilità sociale, diretto a garantire un sistema di esenzioni fiscali in rapporto alservizio sociale svolto;
d) prevedere un sistema di integrale deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuati in favore delle organizzazioni;
e) regolare le condizioni alle quali le organizzazioni non profit possono svolgere attività d’impresa tenuto conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
1) iscrizione nel Registro delle Imprese delle CC.C.I.A;
2) tenuta dei libri contabili ed obbligo di redazione del bilancio;
3) attività economica prevalente
4) pubblicità della situazione patrimoniale;
5) affidamento dei terzi creditori;
6) responsabilità degli amministratori;
7) stato d’insolvenza;
f) prevedere condizioni uniformi per l’utilizzo, anche mediante forme agevolate, di personale dipendente, di lavoratori interinali e di collaboratori a carattere coordinato e continuativo.
Art.3 Intese e pareri
Sullo schema di decreto legislativo di cui al primo comma sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e delle rappresentanze delle organizzazioni non profit; lo schema è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro 180 giorni dall’entrata in vigore del medesimo.
Liberalizzare il lavoro
NORME PER LA DISCIPLINA DI UN SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DI SERVIZI PER L’IMPIEGO
Art 1
(finalità e principi generali)
1. Ferme restando le competenze conferite alle Regioni e alle Province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la presente legge disciplina la realizzazione di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l’impiego.
2. Nell’osservanza delle disposizioni seguenti i servizi per l’impiego sono gestiti ed erogati da soggetti sia pubblici sia, a parità di condizioni, da soggetti privati.
3. Per soggetti pubblici si intendono quelli individuati ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dalla conseguente legislazione regionale.
4. Per soggetti privati si intendono quelli individuati ai sensi dal successivo art. 4, comma 2.
Art. 2
(funzioni certificative e di accreditamento)
1. E’ riservata agli uffici pubblici competenti la funzione certificativa dello status di disoccupato o inoccupato e delle altre condizioni cui siano collegate l’attribuzione di benefici normativi od economici in favore degli stessi soggetti e/o datori di lavoro, nonché la funzione di controllo sulla sussistenza e permanenza di tali condizioni.
2. Ferma restando la competenza di cui al comma 1, la richiesta di certificazione può essere inoltrata anche tramite i soggetti di cui all’art.4.
Art. 3
(servizi privati per l’impiego)
1. Fatta eccezione per le funzioni riservate ai sensi dell’art. 2, i soggetti privati possono svolgere la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la ricerca e selezione del personale e la ricollocazione professionale, nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l’attività di formazione professionale, l’avviamento al lavoro interinale ed ogni altra attività utile a favorire la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 4 (accreditamento)
1. L’esercizio privato di servizi per l’impiego è subordinato all’accreditamento presso il competente organo regionale.
2. I requisiti e le modalità di accreditamento sono determinati dalle Regioni con proprio atto normativo, conforme all’atto di indirizzo assunto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza Unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale. L’atto normativo regionale deve essere emanato entro 90 giorni dall’emanazione dell’atto della Conferenza Unificata.
Art.5 (gratuità dei servizi)
1. Nei confronti dei prestatori di lavoro tutte le attività di cui all’art.3, fatta eccezione di quella relativa alla formazione professionale, devono essere esercitate a titolo gratuito.
Art. 6 (collegamento in rete)
1. Presso ogni Regione (o Provincia) è istituito un servizio informatico cui possono accedere gratuitamente tutti i soggetti operanti nel sistema integrato.
2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono determinati gli standards tecnici per il dialogo tra i sistemi, al fine di garantire la comunicazione delle informazioni su tutto il territorio nazionale.
Art. 7 (abrogazioni)
1. E’ abrogato l’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 come modificato dall’art.117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e tutte le altre disposizioni che siano in contrasto con la presente legge.
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