E ADESSO INIZIA LA BATTAGLIA CONTRO LE EUROMANETTE FACILI

Di Tempi
17 Febbraio 2005
Mentre l’Italia non ha ancora perfezionato la procedura di ratifica dei 448 articoli della Carta fondamentale europea

Mentre l’Italia non ha ancora perfezionato la procedura di ratifica dei 448 articoli della Carta fondamentale europea, piovono adesioni alla campagna promossa dall’Associazione nazionale contro il mandato d’arresto europeo e per la difesa dei diritti civili. Secondo i suoi oppositori «il mandato di arresto europeo è una norma liberticida». E questo perché prevede che «le decisioni giudiziarie straniere saranno pienamente ed immediatamente imperative anche sul territorio degli altri Stati membri, in base al generalissimo “principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie” (art. 270 Cost.)».
Per effetto di tale riconoscimento un giudice di Atene o di Vilnius potrà emettere un euromandato nei confronti di un cittadino italiano persino con riferimento ad un reato commesso in tutto o in parte in Italia. La Carta Ue stabilisce l’applicazione “fiduciaria” ai cittadini dell’intera Europa delle leggi vigenti nei paesi aderenti all’Unione. «Ne deriva – protestano gli oppositori alla giustizia unionista – che il cittadino innocente in base alla legge italiana potrà essere incarcerato in forza di 24 legislazioni penali a lui sconosciute». La “fiducia” che la Costituzione europea chiede agli Stati membri, comporta che il giudice o il pubblico ministero straniero richiedenti la consegna di un italiano, non debbano neppure motivare la loro richiesta (art. 8 M.A.E.). Altro principio cardine che illustra le intime concordanze fra il diritto costituzionale ed il diritto penale nell’ambito dell’Unione, è quello del divieto di attuare qualsivoglia tipo di discriminazione. La Commissione europea ha infatti previsto che per “razzismo e xenofobia” si intenda «il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l’origine nazionale o l’origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi». In tale prospettiva ogni discriminazione che si manifesti in semplici, astratti convincimenti, o “peggio” in espresse forme di avversione, anche solamente ideale, diventi reato.

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