Il nichilismo postmoderno di Borrelli e soci

Di Tringali Massimo
06 Dicembre 2001
Il pensiero dominante nell’interpretazione dell’esperienza giuridica, considerando il diritto come mero fatto scientificamente analizzabile, separa del tutto il diritto dalla giustizia, considerata come un retaggio della metafisica o un’opzione ideologica.

Il pensiero dominante nell’interpretazione dell’esperienza giuridica, considerando il diritto come mero fatto scientificamente analizzabile, separa del tutto il diritto dalla giustizia, considerata come un retaggio della metafisica o un’opzione ideologica. Ciò che importa non è la bontà delle decisioni adottate, ma la loro capacità strategica di persuasione, essendo il fine del diritto la realizzazione e il mantenimento dell’equilibrio sociale. La funzione del diritto non è prescrittiva-normativa, mirante a creare o mantenere un ordine ideale, ma solo quella di registrare situazioni di equilibrio individuando delle procedure di interazione tra le diverse forze che abbia come scopo la conservazione dell’ordine sociale. Il diritto non ha un contenuto specifico, come potrebbe essere la “giustizia”. Esso formalizza contenuti che provengono da altre esperienze umane. La funzione del diritto non è di “amministrare la giustizia”, ma di “canalizzare” situazioni di conflitto al fine di realizzare ad ogni costo un equilibrio nella società. Non importa se una determinata sentenza sia giusta o meno, ma se essa realizza una situazione di stabilità complessiva del sistema. Scrive il filosofo del diritto Bruno Montanari: «i successi riportati dagli organi giudiziari tra il ‘92 e il ’93 non sono interpretabili come atti di “giustizia”, ma come la risultante di un diverso equilibrio tra le forze in campo, ognuna delle quali agisce con i mezzi di cui dispone, utilizzando le competenze istituzionali di cui dispone… Si stabilisce così un diverso livello di validità epistemologica dei fenomeni della realtà sociale; vi è il livello della effettività delle forze (senza qualità) che è quello che stabilizza in fatto il sistema; vi è il livello “simbolico” attraverso il quale le “forze” raccontano all’opinione pubblica il proprio operato al fine di accreditare le proprie azioni, essendo necessario, in una democrazia, procurarsi il consenso. Per restare nell’esempio precedentemente proposto: l’operato dei giudici di “mani pulite”, dal punto di vista simbolico rappresenta un atto di giustizia; dal punto di vista dell’analisi sistemica – che è quella che “scientificamente” conta- il “successo di quell’intervento è il segno dell’affermazione di un nuovo livello di compensazione tra le forze operanti nell’ambiente sociale”». Il successo dell’operazione Mani Pulite lo si deve imputare anche alla concezione formalistico-positivista della legge per cui essa non ha nulla a che vedere con l’esigenza di giustizia. La domanda che ispira il giudice non è “che cosa è giusto?”, ma “che cosa è meglio che sia, per preservare l’equilibrio esistente?”

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