Intercettopoli

Di Emanuele Boffi
12 Luglio 2007
Dialoghi privati squadernati sulle pagine dei giornali. Esistenze rovinate prima del processo. Ecco come il ddl Mastella vuole fermare la gogna mediatica italiana

Circola un aneddoto tra i giudici: una volta fu messo sotto ascolto il telefono del fratello di un latitante, il quale era solito chiamare ogni sera una donna, presunta fidanzata del ricercato, dicendole: «Arrivo a mezzanotte». Immaginando un triangolo amoroso, gli addetti all’ascolto ritenevano quelle conversazioni del tutto irrilevanti. Poi accadde che, per un lapsus, il fratello una sera disse: «Arriva a mezzanotte». Chi era all’ascolto capì. Il latitante fu arrestato. Che le intercettazioni siano utili alle indagini è cosa ovvia. E che la trascrizione dei dialoghi degli intercettati sia la più puntuale possibile è buona prassi, anche perché, dietro frasi apparentemente innocue, possono nascondersi importanti informazioni per gli inquirenti. «è vero che le intercettazioni telefoniche sono diventate ormai necessarie in moltissimi casi di indagine – spiega a Tempi Simone Luerti, Gip del Tribunale di Milano – ma è altrettanto vero che sono un mezzo investigativo fortemente invasivo della privacy altrui, dunque uno strumento che va usato con estrema cautela, il cui utilizzo deve avere motivazioni ben fondate e avere per oggetto reati gravi e, soprattutto, che obblighi sempre a verificare che ciò che abbiamo ascoltato sia pertinente alle indagini in corso».
Le cautele di Luerti sembrano però oggi travolte dal fenomeno della pubblicazione dei dialoghi telefonici. Ogni estate ha il suo feuilleton giornalistico e, se fino a qualche anno fa, erano gli avvenimenti di cronaca nera a riempire le pagine dei giornali agostani, più di recente sono le telefonate di Antonio Fazio a Gianpiero Fiorani, di Luciano Moggi ad Antonio Giraudo, di Giovanni Consorte e Massimo D’Alema ad accompagnare la letture degli italiani sotto l’ombrellone. Basta pensare alle cronache recenti per accorgersi che è diventata estate tutto l’anno, con gran dispendio di pagine che riportano le conversazioni private di personaggi noti e meno noti su fatti che definire di interesse pubblico è un eufemismo. Capita così di leggere della madre di un governatore regionale che se la prende con religiose poco ortodosse, dei pruriti sessuali di ex regnanti farfalloni, di manager calcistici in cerca di weekend d’amore Oltralpe, dei vari «Abbiamo una banca», «Facci sognare», «Lanzinechecco a chi?», di sms tra coniugi, di «ti darei un bacio in fronte», di proposte indecenti di tutti i tipi e modi, amorose e calcistiche, finanziarie e politiche. Il massimo dell’assurdo poi, in piena Calciopoli, col Libro nero del calcio dell’Espresso (in due puntate, tutto esaurito) che ha pubblicato tutte le telefonate dello scandalo, riportando persino il numero di cellulare di Marcello Lippi, di Luciano Moggi (per quattro volte), dell’arbitro Massimo De Santis (tre volte), del calciatore Giuliano Giannichedda e di una convivente di un intercettato. Moggiopoli, Bancopoli, Vallettopoli, caso Unipol, ultimamente il caso “Why not”. È capitato persino che radio Kiss Kiss abbia mandato in onda alcuni brani delle intercettazioni di Moggi e che mogli venissero a conoscenza delle scappatelle dei mariti tramite la stampa. Tutto già scritto su carta, senza che nemmeno fosse stata varcata la porta del tribunale. Osserva Luerti: «Attualmente assistiamo all’emergere di problematiche del tutto nuove in ordine alla pubblicazione degli atti giudiziari che fino a 20, 30 anni fa erano materia di discussione solo fra gli addetti ai lavori. Oggi, quello che fino a poco tempo fa veniva discusso solo nelle aule di giustizia, è dibattuto in piazza, tramite i mass media, naturalmente senza le medesime garanzie del processo. Il lettore viene spesso a conoscenza di un solo punto di vista, solitamente quello dell’accusa. Siamo al processo pubblico mediatico dove vale tutto. Vale tutto e si può dire di tutto. Per quanto “pubblica” per definizione, l’udienza in Tribunale si svolge invece di fronte a un manipolo limitato di soggetti, per lo più tecnici e direttamente interessati, e termina con un giudizio espresso dal Giudice all’esito del contraddittorio tra accusa e difesa; nel processo mediatico, invece, ciò che viene affermato è solo frutto di accertamenti provvisori e sovente unilaterali, ma ha la singolare potenzialità di apparire come veritiero e definitivo. Mi pare che i tradizionali concetti di pubblicità del processo e di pubblicazione degli atti vadano rivisti alla luce dei nuovi fenomeni e della sempre crescente pervasività dei media».
Il codice di procedura penale lo afferma in maniera chiara e inequivocabile: «è vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche del solo loro contenuto. è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Quando l’atto non è più coperto dal segreto, è sempre consentita la pubblicazione del suo contenuto, ma continua a essere vietata la pubblicazione anche parziale dell’atto stesso fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare» (articolo 114). Secondo la norma, dunque, sui giornali non dovrebbero comparire i “virgolettati”, cioè parti di testo letterale, mentre potrebbe essere pubblicato un articolo che ne spiega soltanto il contenuto, anche prima che le indagini preliminari siano concluse. Come è ovvio, tutto ciò non avviene e di dialoghi in forma diretta e virgolettata sono piene le pagine dei giornali. Accade così il paradosso che magistrati che indagano su illeciti commettano un reato passando le carte alla stampa, e la stampa che grida allo scandalo per le maramalderie dei furbetti commetta un reato pubblicando le intercettazioni. Va a finire che si ripropone lo schema di Tangentopoli: la fase istruttoria segreta, o quanto meno riservata, è in realtà di dominio pubblico tramite il buco della serratura dei quotidiani, quella pubblica è relegata all’esperienza dei soli imputati. Chiosa Luerti: «Dobbiamo porci questa domanda: perché oggi i processi si svolgono sulle pagine dei giornali? Come abbiamo già detto, il processo penale conduce all’accertamento di un fatto, da parte di un Giudice professionale, con le garanzie del contraddittorio tra accusa e difesa e nel rispetto della presunzione di innocenza. È così anche per i processi mediatici? Non mi pare. Capita spesso che con la pubblicazione delle intercettazioni sui quotidiani la vita di un uomo sia già di per sé rovinata, con la trascrizione di colloqui del tutto decontestualizzati e che spesso sono irrilevanti persino per l’indagine in corso».
Sansonetti e il diritto di vendita
Per porre rimedio allo scempio della messa in piazza di fatti di nessuna rilevanza penale, il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ha presentato alle camere un disegno di legge di quindici articoli “in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti d’indagine”. Dopo essere passato alla Camera, ora è fermo al Senato e lo stesso ministro, in più di un’intervista, ha dichiarato di temere «giochi parlamentari» che «non depongono a favore della volontà del Parlamento di dare una soluzione a problemi delicatissimi». Il ddl Mastella ha aggiunto il comma II bis all’articolo 114 del codice di procedura penale che stabilisce: «È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».
Il comma che vorrebbe introdurre Mastella prosegue in linea con le precedenti norme nel vietare la pubblicazione degli atti, ma estende tale divieto anche al loro contenuto, anche quando sia stato tolto il segreto e fino all’udienza preliminare. Oltre ad altri provvedimenti il ddl sancisce anche che «chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni» e, norma che riguarda più nello specifico i giornalisti, in caso di pubblicazione si può essere puniti con una sanzione che va da 3 mila a 18 mila euro (nei casi più gravi anche 60 mila). Le sanzioni non riguardano però gli editori.
A fronte di tali restrizioni, il mondo della stampa ha protestato e scioperato. Si è parlato di «bavaglio», di «casta politica che protegge se stessa», di limitazione del diritto di cronaca. Non tutti i giornalisti la pensano così, e non solo fra i liberali garantisti. Piero Sansonetti, direttore di Liberazione, ha dichiarato a Radio Carcere: «L’uso giornalistico delle intercettazioni è diventato ormai un’abitudine per i giornali. Lo fanno tutti. Perché lo fanno? Per ragioni strettamente commerciali, per vendere di più. Non è diritto di cronaca, è diritto di vendita». «Su queste tematiche – dice Luerti a Tempi – è urgente ripensare le condizioni e i confini dell’esercizio del diritto di cronaca nel rapporto con l’attività giudiziaria. Mentre per la magistratura, come per le forze di polizia, sembra ormai imprescindibile regolare più precisamente i rapporti con la stampa». Ma, appunto, già oggi è così, eppure le notizie escono dalle Procure. è impossibile fermarle? «è molto difficile. Quasi impossibile, al di là dei ragionevoli sospetti che ognuno di noi può nutrire su chi sia a diffonderle». Luerti non ha tutti i torti. Esempio: sul caso Why not il pm Luigi De Magistris ha inviato a decine di indagati, difensori e terzi estranei un decreto di perquisizione di 275 pagine in cui aveva riversato tutte le motivazioni delle indagini. Bene si comprende quanto sia difficoltoso risalire a chi ha passato brevi manu le carte ai giornali (e quanto sia stato invece facile per i quotidiani costruire un romanzo sulla vicenda).

Il dubbio di essere tutti sotto ascolto
Guardando più alla magistratura, Luerti nota che il ddl Mastella «obbliga il giudice a un maggior sforzo per motivare i provvedimenti che autorizzano le intercettazioni». È una norma che va nella direzione di una maggior serietà e che tende a restringere il numero delle intercettazioni. «Questo costringerà, anche nei casi legati alla criminalità comune, a un maggior sforzo di motivazione, ma mi pare necessario che anche noi giudici ci impegniamo di più in questa direzione». Anche perché un certo clima di paura sta contagiando tutti. «Se sto attento a parlare al telefono? Certo. Il dubbio che qualcuno ti stia ascoltando viene anche a me. E così a volte, quasi incoscientemente, mi ritrovo a essere cauto persino per esprimere delle banalità».

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