La Ue, le Uonne e le galline
Dalla centralizzazione dei parametri per fragole, salsiccie, fave e favette alla «messa a norma» dei fagiolini («larghezza massima inferiore a 12 mm.», da misurarsi «perpendicolarmente alla sutura» dell’ortaggio). Dalla creazione di un «regime comune di scambio per l’albume» (diverso da quello «del giallo d’uovo»), al patentino «comunitario di qualità per le lavastoviglie ecologiche’. Fino ai «criteri d’imbalsamazione e trasferimento salme». A Bruxelles proliferano le direttive della Commissione europea intese a «livellare il campo da gioco» del Vecchio Continente (secondo la nuova ortodossia progressista del politically correct).
Stati Uniti d’Europa o Unione delle repubbliche socialdemocratiche?
Si comprendono allora le inquietudini di Robert Conquest, l’autorevole storico del terrore staliniano che ha denunciato il rischio di trasformare l’Ue in una nuova costruzione ideologica, uno di quei regimi “pedantocratici” poco rispettosi della volontà popolare (Il secolo delle idee assassine, Mondadori, 2001). Dove i cittadini devono uniformare tutti gli ambiti della propria vita quotidiana alla selva di parametri stabiliti per loro da invisibili commissari. Un allarme già lanciato a suo tempo da Vladimir Bukovskij (autore de Gli archivi segreti di Mosca, dissidente sovietico perseguitato in patria e successivamente esule a Standford e a Cambridge), che nell’Europa unita delle socialdemocrazie riconobbe “la nuova URSS”. Come pure da Margareth Thatcher quando, nel 1992, dichiarò al giornalista David Frost «il Trattato di Maastricht trasferisce poteri enormi a uno stato centrale… non c’è nulla di democratico in un manipolo di funzionari che non devono rispondere a chicchessia. In Unione Sovietica si sono sbarazzati dei commissari. Noi dell’Europa occidentale abbiamo ancora dei commissari che non debbono rispondere a nessuno: questa non è democrazia».
In Ue le donne non si toccano. Nemmeno con un fiore
Emblematico il caso dell’ultima direttiva in tema di “molestie sessuali sul luogo di lavoro” (11 giugno 2001), fortemente voluta dalla Commissaria europea alle politiche sociali, Anna Diamantopoulou (del Movimento socialista panellenico Pasok). Dove, in nome delle pari opportunità e della tutela delle donne, a questo reato viene assegnata una definizione talmente ambigua («atto o comportamento di natura sessuale, espresso fisicamente, verbalmente o non verbalmente», ma non contrario alla morale, semplicemente «non desiderato» o «discriminatorio») che d’ora innanzi verrà considerato un potenziale Henri Landru chiunque osi lanciare sguardi furtivi alla collega, dedicarle una poesia o, più incautamente, regalarle una rosa. Oltre all’aggravante di un inaudito rovesciamento dell’onere della prova che trasforma l’accusato di molestie in “presunto colpevole” finché non riesca a dimostrare il contrario. Un quadro talmente paradossale da aver sollevato le critiche, per quanto timide, perfino di una pasionaria dei temi femminil-femministi come Livia Turco: «Non credo che le relazioni tra i sessi debbano essere normate giuridicamente nel dettaglio». Eppure non si tratta di un caso isolato: nella stessa logica rientra l’invito Ue a «promuovere la parità fra i sessi nei diversi settori» che garantisce il sostegno economico a quelle iniziative «atte a modificare i comportamenti, gli atteggiamenti, le norme e i valori che definiscono e influenzano i ruoli legati al genere nelle società». Il documento è datato 28 aprile 2001, lo stesso giorno le passerelle milanesi celebravano l’immagine della nuova donna androgina, uoma tra gli uomini. Alla faccia di quegli europei retrogradi che pensano ancora in termini di maschile e femminile.
Politiche di Welfare… per le galline
Ma la lotta per la tutela dei più deboli e discriminati non ha confini. Forse in nome delle teorie del filosofo utilitarista Jeremy Bentham, che sosteneva l’uguaglianza dei diritti fra uomini e animali, dopo la ratifica del Protocollo di Amsterdam del 1997 (che riconosce gli animali come «esseri senzienti» e invita a «prestare piena attenzione alle loro esigenze di welfare»), ecco l’introduzione di norme innovative rivolte a salvaguardare il «benessere delle galline». Le stabilisce la Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi d’allevamento (Gazzetta ufficiale n. C 184 del 30/06/1999 pag. 0004): «considerando fondamentale tener conto in maniera equilibrata di tutti gli elementi, in particolare degli aspetti patologici nonché delle implicazioni socioeconomiche e ambientali… tutte le galline devono disporre di posatoi appropriati, disposti ad almeno 10 cm. dal pavimento o dal ripiano intermedio, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm. di spazio per volatile. La distanza orizzontale fra posatoi non deve essere superiore a 1 m e in caso d’utilizzazione d’abbeveratoi continui, ogni animale deve potervi accedere su una lunghezza di almeno 3 cm; in caso d’abbeveratoi circolari di almeno 1,5 cm». Inoltre, perché siano offerte pari opportunità, «nel caso d’utilizzazione d’abbeveratoi a tettarella o a coppetta dev’essere prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 volatili. Se del gruppo fanno parte meno di 10 animali, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da tale gruppo d’animali». Per vigilare sul rispetto di una normativa tanto delicata, «ogni due anni, anteriormente all’ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 2003, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati delle ispezioni effettuate nel corso dei due anni precedenti, conformemente al disposto del presente articolo, incluso il numero d’ispezioni effettuate in relazione al numero di allevamenti in funzione sul loro territorio. Tale rendiconto deve essere accessibile al pubblico».
Fissate le dimensioni dei piselli europei
Per «ragioni di trasparenza sul mercato mondiale» la Commissione europea ha ritenuto indispensabile varare il Regolamento n. 532/2001, datato 16 marzo 2001, recante modifica del regolamento n. 2561/1999. Si tratta delle imprescindibili disposizioni «per distinguere chiaramente i piselli da sgranare da quelli con baccelli eduli». Questi ultimi «sono, in genere, commercializzati spuntati» e perciò la norma «deve essere adattata a questa pratica commerciale». Purtroppo, per il momento, «il calibro dei piselli non è obbligatorio», ma Bruxelles si è impegnata ugualmente nel fissare le dimensioni più opportune del prelibato ortaggio. Il vero pisello europeo avrà perciò misure «conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi». Che non ha voluto lasciare nel vago neppure la spinosa questione della «presentazione del prodotto». «Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto piselli della stessa origine, varietà o tipo commerciale e qualità»; «i materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici».
Una regolamentazione per… i sederi
Starà scomoda a molti cittadini la posizione comune C5-0456/2000 del 28 settembre 2000 «relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere». Ovvero il testo legislativo per l’omologazione degli autobus di linea e granturismo circolanti in Europa. Le sue norme non riguardano solo la sicurezza e stabilità del veicolo, la collocazione delle uscite d’emergenza e lo spazio riservato ai «passeggeri con mobilità ridotta», ma scendono fin nel dettaglio della… larghezza dei sedili. Proprio quest’ultimo punto ha sollevato qualche perplessità, soprattutto fra i cittadini britannici, timorosi dei pericoli di un’europeizzazione dei sederi. Che d’ora in poi dovranno uniformarsi alle seguenti misure: «la larghezza minima del cuscino di un sedile, misurata a partire da un piano verticale che passa per il centro di tale sedile» varia tra i 200 e 225 mm. (secondo la tipologia del veicolo); «la profondità minima del cuscino di un sedile» è compreso tra 350 e 400 mm.; mentre «l’altezza del pavimento del cuscino non compresso di un sedile è tale per cui la distanza tra il pavimento e un piano orizzontale tangente alla superficie superiore anteriore del cuscino è compresa tra 400 e 500 mm. – detta altezza può essere ridotta fino a 350 mm. a livello del passaruota e del vano motore». Seguono nell’ordine le dimensioni dello «spazio disponibile per i passeggeri seduti» (davanti al sedile e tra i sedili, tenendo conto degli sconfinamenti degli schienali e delle diverse tipologie di sedile); e dello «spazio libero sopra i posti a sedere» (con le indicazioni per i possibili impieghi dello stesso).
La Commissione legifera in mutande
Altro che globalizzazione. L’Ue preferisce ripristinare dazi e balzelli alle sue frontiere, per proteggere le produzioni. Come quelle ricordate nel Regolamento (CEE) N. 2669/90 della Commissione del 17 settembre 1990 (Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0056). «A partire dal 21 settembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all’importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Thailandia: mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali». D’altra parte analoga sorte era toccata alle «sottovesti a maglia non elastica né gommata o di altre materie tessili, calze-mutande (dette anche basculottes, collants) della categoria di prodotti n. 70 (codice 40.0700), originari dello Sri Lanka», in virtù del precedente Regolamento (CEE) n. 3785/86 della Commissione datato 10 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale N. L 350 DEL 12/12/86 pag. 0009).
Iva. Un problema intimo
Una bella battaglia di civiltà (tutt’ora in corso) vede in prima fila Christine Oddy (PSE) autrice della memorabile interrogazione scritta (E-2624/97) datata 10 settembre 1997: «È noto alla Commissione che i commercianti al minuto e le acquirenti sono ampiamente favorevoli all’abolizione dell’IVA sugli assorbenti per l’igiene della donna? Come propone la Commissione di venire incontro a tali richieste?» Risposta: «La Commissione è a conoscenza delle frequenti richieste delle associazioni dei dettaglianti di abolire nel Regno Unito l’IVA sugli assorbenti per l’igiene della donna. In via generale, la Commissione deve sottolineare il fatto che l’IVA è un’imposta generale sui consumi che dovrebbe gravare su tutti i tipi di beni e servizi. L’attuale applicazione di un’aliquota zero in alcuni Stati membri è un’eccezione alla regola, ammessa solo per un periodo di tempo limitato e per un ristretto numero di prodotti. Al momento attuale la Commissione non prevede di proporre l’esenzione dall’IVA dei prodotti igienici per la donna. Se gli Stati membri considerano tali prodotti beni di prima necessità, possono fare ricorso all’applicazione di un’aliquota IVA ridotta… che non può essere inferiore al 5%» (articolo 12, paragrafo 3, lettera a e allegato H, categoria 3, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari).
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