
Spiegazione piana e razionale del perché è assurdo dare in adozione un bambino a una coppia gay
di Grégor Puppinck, direttore del Centro Europeo per la Legge e la Giustizia (ECLJ), tratto da ZENIT.org. Il 3 ottobre 2012, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo esaminerà un caso di “adozione omosessuale”, che mette in causa l’impossibilità di una donna di adottare il figlio di sua compagna (caso X ed altri contro Austria, n ° 19010/07). Per la coppia di donne si tratta di una violazione del rispetto della loro privacy (art. 8) e di una discriminazione basata sul loro orientamento sessuale (art. 14). La sentenza sarà pronunciata dalla Grande Chambre, cioè la massima autorità giudiziaria in materia di diritti umani europei e senza possibilità di appello. Le sentenze della Grande Chambre fissano la giurisprudenza della Corte e sono vincolanti per i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa.
Al Centro Europeo per la Legge e la Giustizia (ECLJ) è stato autorizzato di intervenire presso la Corte in questo caso come amicus curiae e può presentare delle osservazioni scritte.
Le due donne, che si sono rivolte alla Corte a nome loro e del figlio minore, vivono insieme in una relazione stabile e vogliono diventare legalmente una “famiglia” riconosciuta come tale dalla società e dal diritto, facendo adottare il ragazzo dalla compagna della madre.
Secondo il diritto austriaco, l’adozione da parte di un uomo interrompe il legame tra il bambino e suo padre biologico, l’adozione da parte di una donna rompe il legame con la madre biologica, e un bambino non può essere affidato a più di due genitori. Le due donne sostengono che questa regola rende impossibile l’adozione da parte di un partner dello stesso sesso e costituisce dunque una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Fanno notare che una tale adozione è possibile in una coppia eterosessuale ricomposta, poiché, in certe condizioni, un uomo che vive con la madre del bambino può sostituirsi al padre e adottare il bambino. In questo caso, il genitore naturale perde ogni legame umano e giuridico con il suo bambino. Una tale adozione per sostituzione richiede o il consenso del genitore che perderà il suo legame di affiliazione, o la decisione di un tribunale basata sulla constatazione degli interessi del bambino e dell’indegnità del genitore biologico di conservare i suoi diritti sul bambino.
Dopo il rifiuto del padre di rinunciare ai suoi diritti, le donne si sono rivolte alla giustizia austriaca chiedendo di privarlo dei suoi diritti genitoriali e di consentire l’adozione sostituendo il padre del bambino con la donna adottante.
Le autorità austriache non hanno autorizzato l’adozione, sostenendo che non è possibile sostituire il padre con una donna e che non ci sono gli estremi per privare il padre dei suoi diritti, come sarebbe anche contrario all’interesse del minore di sostituire la madre con una “matrigna”, e quindi rompendo il legame di filiazione del ragazzo con la madre.
In breve: il bambino ha già un padre e una madre, e nessuno di loro vuole e deve rinunciare ai suoi diritti genitoriali sul minore. Per il diritto austriaco, il bambino non è adottabile.
La causa è sostenuta dall’Intergruppo al Parlamento Europeo denominato Lesbian Gay Bisexal Trans (LGBT). L’avvocato dei ricorrenti, Helmut Graupner, è il direttore europeo della International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Law Association (ILGLaw) e consigliere di ILGA-Europe. E’ anche membro di ECSOL, una rete europea di giuristi militanti della LGBT. Queste organizzazioni intervengono nella procedura come terza parte con altre LGBT e hanno presentato delle osservazioni alla Corte.
La questione che i ricorrenti e le organizzazioni LGBT vogliono presentare alla Corte è l’adozione da parte di un “genitore acquisito” omosessuale (step-parent adoption), che è una delle tre forme di adozione rivendicate dai gruppi LGBT.
Mentre il dossier presentato alla cancelleria del Tribunale rimproverà il padre del ragazzo solo di non aver fornito delle valide ragioni per il suo rifiuto, da un esame più approfondito emerge che il padre non è solo un genitore strumentale, come un donatore di gameti. L’uomo ha contatti regolari con il figlio, il bambino porta inoltre il cognome del padre, che gli paga anche gli alimenti. In altre parole, questo bambino, come molti altri con genitori separati, vive con la madre e ha un padre che continua a vederlo e si prende cura di lui.
Il caso è molto semplice: le due donne vogliono spodestare il padre, e siccome la legge loro non glielo permette, sostengono di essere discriminate.
Le domande da fare sono due:
– Il padre è stato informato della procedura a Strasburgo? Dato che i ricorrenti hanno ottenuto l’anonimato, è una domanda legittima. Una tale procedura a sua insaputa sarebbe sleale, non essendo in grado di essere ascoltato, mentre ha un interesse personale nel caso.
– Il figlio è d’accordo? Nulla lo indica, anzi, essendo minorenne, la madre agisce a nome suo dinanzi alla Corte ed è rappresentato dallo stesso avvocato di sua madre e compagna.
Dal punto di vista strettamente giuridico, il caso è semplice, e si fatica a capire perché è stato deferito alla Grande Chambre: non esiste un diritto di adottare, inoltre il bambino non è adottabile. Tuttavia, essendo in causa i “diritti omosessuali”, tutto diventa più complicato perché si teme di essere accusato di “omofobia”.
Serve dunque un ulteriore approfondimento giuridico su un doppio filone:
Il padre ha il diritto e il dovere di continuare a prendersi cura di suo figlio
Il padre ha il diritto e il dovere di continuare a prendersi cura di suo figlio, in conformità sia del diritto nazionale e del diritto internazionale (in particolare la Convenzione relativa ai Diritti del Bambino, art. 5, e la Convenzione europea dei bambini nati fuori dal matrimonio, art. 6).
Le convenzioni internazionali relative all’adozione insistono sul consenso dei genitori biologici come condizione all’adozione. In assenza del consenso libero, informato e scritto, il bambino non può essere adottato. Per garantire la libertà di consenso, i trattati specificano che non deve essere ottenuto dopo pagamento o altro compenso. Ovviamente, il rifiuto del consenso non può essere rimproverato al genitore che si oppone.
L’interesse del bambino è di avere un padre e una madre
L’interesse del fanciullo dev’essere la considerazione primordiale in materia di adozione, secondo la Convenzione de L’Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (art. 1) e la Convenzione relativa ai diritti del bambino (art. 21).
Ora, l’interesse primario del bambino è di mantenere i legami con suo padre e sua madre, questo diritto esiste ed è riconosciuto (art. 9 della Convenzione relativa ai diritti del bambino). I ricorrenti passano questo sotto silenzio.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non garantisce alla coppia omosessuale il diritto al bambino né un diritto di adottare o di essere adottato. L’adozione ha come obiettivo l’interesse del bambino: dargli una famiglia che non ha. Quando si tratta di stabilire un legame familiare tra un adulto e un bambino, “un’importanza particolare deve essere attribuita all’interesse superiore del minore, secondo la sua natura e gravità, può importarlo su quello del genitore” adottivo.
La Corte europea ha ammesso che era legittimo mantenere la famiglia naturale come modello sia per la riproduzione assistita che per l’adozione. E’ perché l’adozione prende come modello la famiglia naturale che un bambino non può essere oggetto di molteplici adozioni, che i genitori adottivi devono essere in età di procreare e che l’adozione è definitiva. L’adozione modifica il legame di filiazione, che è un elemento essenziale dell’identità. Deve dunque rispettare l’identità e i diritti del bambino, che non sarebbe il caso se si ammettesse una filiazione incompatibile con la realtà. La Grande Chambre ha accolto nel caso di S.H contro Austria che era legittimo per lo Stato di rifiutare di creare volontariamente situazioni complesse non corrispondenti alla realtà naturale.
In applicazione di questo riferimento alla realtà biologica, la Corte ha già avuto occasione di dire che è legittimo che l’adozione di un minore comporta la rottura della sua filiazione biologica , e quindi che l’adozione non consente ad un bambino minore di avere più di due genitori.
Ammettere delle filiazioni non ancorate alla realtà, costituisce una grave violazione dei diritti naturali del bambino, in particolare alla sicurezza e ai riferimenti di cui ha bisogno per crescere, nonché una chiara violazione della Convenzione relativa ai diritti del bambino, la quale stabilisce al bambino che “per quanto possibile, il diritto di conoscere i propri genitori e di essere da loro allevati” (art. 7) e il diritto “di preservare la propria identità, ivi compresi la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari” (art. 8).
Infine, ciò che è in gioco in questo caso è l’estensione del potere degli adulti sui bambini. Non basta più che i bambini siano in balia delle fluttuazioni sentimentali degli adulti, che siano separati dalle loro madri o padri dal divorzio; adesso gli adulti vorrebbero falsificare la loro filiazione all’estremo per soddisfare i propri desideri e cancellare il proprio passato, correndo il rischio di eliminare quello del bambino. La realtà della filiazione è un àncoraggio naturale che protegge i bambini contro l’egoismo e l’incostanza degli adulti.
L’ECLJ spera che i giudici della Grande Chambre non saranno abbagliati ed accecati dalla sensibilità del soggetto e dalla paura di passare per “omofobi”. Questa paura è irragionevole, perché ciò che è in gioco in questo caso non sono i diritti delle coppie lesbiche ma in primo luogo quelli di un padre e di un suo figlio.
[Traduzione dal francese da Paul De Maeyer]
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5 commenti
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Vergogna!!! un articolo così stupido e fazioso non lo vedevo da tempo.
Mi auguro che il popolo della rete non sia così imbecille da credere a queste scemenze!
Illustre ALESSANDRO GALVANI, da dove trae la convinzione che gli eterosessuali siano ben il 93-95% della popolazione?
Io la traggo dalla mia esperienza personale, e dalle statistiche ufficiali. E lei, signor scettico, da dove trae la convinzione che gli eterosessuali non siano il 93-95%? Dal suo cerchio di amicizie?
Che dite signori commentatori, quanto resisterà il MENTITORE SISTEMATICO abbarbicato su feisbuc prima di scendere di nuovo tra noi, che ancora ridiamo dei suoi famosi panini omofobi, per rivolgerci qualche invettiva preceduta dalla ristata isterica, e rimediare un’altra colossale figura di cacca?!
Tubini! L’immagine da lei evocata di quello che si è arrampicato (in perfetto stile bertuccia fantozziana!) sull’albero di facebook forse, aggiungo io, per non dover affrontare a viso aperto il LEONE sottostante, è letteralmente INCOMPARABILE!