TFR
Sono 11 milioni i lavoratori del settore privato che entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione per chi inizia a lavorare quest’anno) dovranno decidere come destinare il Tfr (trattamento di fine rapporto) che maturerà dal giorno della scelta. Mantenere le quote accantonate come liquidazione da ritirare al momento della cessazione dell’attività lavorativa, oppure destinarle ai fondi pensione?
La rivoluzione del Tfr va a completare la cosiddetta legge Dini, la numero 335 del 1995. O meglio, è stata proprio quella riforma del sistema previdenziale che ha creato le condizioni per le scelte di oggi. In pratica, con la riforma Dini è stato modificato il metodo di calcolo delle pensioni pubbliche (quelle dell’Inps e dell’Inpdap): al sistema retributivo è stato affiancato quello contributivo e quello misto. Per effetto delle nuove norme, cioè, solo le pensioni dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già versato almeno 18 anni di contributi continueranno ad essere calcolate secondo il sistema retributivo, che regola la consistenza degli assegni previdenziali esclusivamente sulla base delle ultime buste paga. Ragion per cui i contribuenti appartenenti a questa categoria, quando smetteranno di lavorare, beneficeranno di una pensione pubblica relativamente buona. Invece tutti i lavoratori che hanno iniziato la propria “vita attiva” dopo il 1° gennaio 1996 (o comunque non hanno versato contributi precedentemente) andranno in pensione con il metodo contributivo. Godranno perciò di assegni previdenziali pari al 50 per cento circa dell’ultima busta paga, una percentuale molto inferiore rispetto a quelle garantite dal metodo di calcolo precedente. Il sistema contributivo, infatti, lega l’ammontare dell’assegno pensionistico al totale dei contributi effettivamante versati dall’interessato nell’arco della vita lavorativa. Andranno in pensione con il sistema misto, infine, tutti coloro che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. La loro pensione pubblica sarà calcolata secondo un mix dei due sistemi.
Proprio alla luce di questa riforma la destinazione del Tfr assume, in special modo per le nuove generazioni, una valenza particolarmente significativa, dal momento che tutti i lavoratori destinati ad andare in pensione con il regime contributivo o misto da quest’anno potranno iniziare a finanziare con il proprio Tfr una pensione complementare che integrerà l’assegno di Stato.
Cosa bisogna fare affinché il proprio trattamento di fine rapporto rimanga destinato alla liquidazione?
Il lavoratore, se sceglierà di continuare a percepire una “liquidazione” a fine carriera (o al momento del licenziamento), dovrà espressamente comunicarlo al proprio datore di lavoro. Se l’azienda in cui presta servizio ha meno di 50 dipendenti, le somme accantonate resteranno a disposizione dell’impresa. Se invece l’azienda impiega un numero di persone uguale o superiore a 50, il Tfr del lavoratore che ha scelto questa opzione finirà automaticamente in un fondo di proprietà dello Stato e gestito dall’Inps che servirà per finanziare le opere pubbliche. Per il lavoratore non cambierà assolutamente nulla, dal momento che non gli sarà tolto nessuno dei diritti che aveva prima della riforma (anticipi per la casa, per la malattia, eccetera) e il datore di lavoro continuerà ad essere il suo unico interlocutore. Comunque in qualsiasi momento il lavoratore potrà cambiare idea e decidere di aderire a un fondo pensione. Il Tfr produce un interesse annuo pari al tasso dell’1,5 per cento fisso più il 75 per cento dell’inflazione e viene tassato (al momento della riscossione) con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore.
Cosa bisogna fare per destinare il proprio Tfr a un fondo pensione? Quali scelte si hanno a disposizione?
Il lavoratore, se vuole costruirsi una pensione complementare, ha a disposizione tre diverse soluzioni, e dovrà comunicare la propria decisione al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007. Potrà scegliere di destinare il Tfr al fondo pensione negoziale (di categoria). I fondi negoziali sono gestiti pariteticamente dalle rappresentanze sindacali e da quelle datoriali di un determinato settore imprenditoriale, per statuto “non hanno scopo di lucro”, sono improntati a criteri di trasparenza, controllo effettivo e prudenza nella gestione delle risorse. I fondi negoziali sono quelli che presentano meno spese e oneri per gli aderenti. Nel caso in cui il lavoratore scelga di aderirvi, il datore di lavoro (per obbligo) parteciperà ai contributi del lavoratore in una misura che può variare dall’1 al 2 per cento, a seconda degli accordi aziendali. La seconda opzione a disposizione del lavoratore è quella che offre il campo ai fondi pensione aperti (collettivi). Tali fondi sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Sono la naturale destinazione per il Tfr di tutti quei lavoratori che non possono accedere a un fondo negoziale di categoria, i professionisti e i lavoratori autonomi. I fondi aperti garantiscono rendite più alte ma anche costi di gestione più elevati. Teoricamente possono godere anch’essi del contributo datoriale (previo accordo aziendale), ma in questo caso non c’è alcun obbligo. La terza e ultima possibilità per il lavoratore è costituita dalle cosiddette forme pensionistiche individuali, che possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita e sono considerate adatte soprattutto ai professionisti e ai lavoratori autonomi. Anche queste forme pensionistiche hanno costi più elevati rispetto ai fondi negoziali, ma generalmente fruttano di più.
La riforma prevede trattamenti differenziati in base all’anzianità lavorativa?
Sì. Per tutti i lavoratori occupati successivamente al 28 aprile 1993 valgono le regole appena descritte. I lavoratori che in quella data erano già occupati, invece, possono decidere di versare ai fondi anche solo una parte del proprio Tfr (comunque non meno del 50 per cento), e se erano già iscritti a forme di previdenza complementare non potranno scegliere una destinazione diversa, in pratica è come se avessero già scelto.
È possibile revocare la decisione di investire il proprio Tfr nei fondi pensione?
No. La scelta dei fondi pensione è irrevocabile.
La tassazione del Tfr destinato ai fondi è più o meno vantaggiosa di quella applicata alla liquidazione?
È prevista una serie di agevolazioni per chi aderisce ai fondi. La rendita o il capitale erogato dai medesimi sarà infatti tassato nella misura del 15 per cento, che si riduce di uno 0,3 per cento per ogni anno di partecipazione al fondo. Un lavoratore che alimenti un fondo per 35 anni si vedrà applicare un’aliquota del 9 per cento.
Si può cambiare fondo?
È possibile cambiare fondo ogni qualvolta si cambia categoria lavorativa (qualora si passi, ad esempio, dal settore metalmeccanico al tessile) e in ogni caso dopo due anni di adesione.
Si possono chiedere anticipi ai fondi pensione (come si faceva con il Tfr)?
È possibile. Il contribuente può chiedere sino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sé, il coniuge e i figli, per spese sanitarie che riguardano terapie e interventi straordinari. Dopo otto anni di iscrizione al fondo è possibile chiedere il 75 per cento per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa e il 30 per cento per altre esigenze dell’iscritto.
Quando si raggiunge l’età pensionabile si può riscattare parte del capitale?
Generalmente l’iscritto ai fondi riceve prestazioni sotto forma di rendita, ma può anche chiedere il riscatto del 50 per cento dell’intero montante versato.
In caso di morte del contribuente gli eredi che diritti hanno?
In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, i beneficiari da lui indicati percepiranno il residuo del montante versato o in alternativa una rendita calcolata su di esso.
Se il lavoratore non si pronuncia entro il 30 giugno 2007 cosa succede?
Vige la regola del silenzio-assenso. Le quote del Tfr saranno destinate direttamente al fondo negoziale di categoria, o al fondo complementare aperto qualora non ne esista uno di categoria (o comunque quando il fondo aperto conta più aderenti di quello chiuso). In caso di silenzio-assenso il datore di lavoro non sarà tenuto a versare alcun contributo (obbligatorio invece nei confronti di chi sceglie esplicitamente il fondo di categoria). Per il lavoratore “silente” è prevista una forma di garanzia tramite la quale il Tfr maturando verrà immesso in una linea di investimento che produrrà la stessa rivalutazione del Tfr (1,5 per cento fisso, più il 75 per cento dell’inflazione). Ovviamente in qualsiasi momento egli potrà trasferire la propria posizione individuale in un altro comparto d’investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza. Al cospetto del silenzio-assenso, se nella categoria d’appartenenza non è presente alcun fondo chiuso o aperto, la quota del Tfr verrà fatta confluire in un fondo residuale Inps (diverso da quello della Tesoreria) che dovrà rispettare una linea di investimento cosiddetta garantita, ovvero dovrà assicurare alla fine almeno il capitale investito.
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