Tris per il non profit

Di Gualaccini Paolo Gian
17 Novembre 2000
Potranno convenzionarsi con gli Enti pubblici, accedere ai fondi dell’Unione Europea, ricevere beni in comodato. Grazie alla legge recentemente approvata, i soggetti dell’associazionismo sociale escono dal limbo. Un passo avanti lungo l’accidentata strada della sussidiarietà orizzontale che fa seguito a quelli delle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale.

Lo scorso 8 novembre il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che disciplina le associazioni di promozione sociale. Si tratta di un evento atteso da anni perché finalmente si attribuisce un riconoscimento istituzionale a quelle associazioni del nostro Paese che da sempre operano con ottimi risultati nei diversi settori della società civile. Si compie, attraverso questa legge, un passo ulteriore nella direzione della sussidiarietà orizzontale, cercando così di superare la concezione, ancora prevalente in molti settori di sinistra ma anche di destra, che vede l’identificazione assoluta di pubblico con statale. Pubblico invece non è solo statale. Anche i privati, soprattutto quelli che hanno finalità sociali, possono perseguire obiettivi utili a tutta la collettività, cioè pubblici. La legge approvata al Senato riconosce questo ruolo sociale dell’associazionismo in modo chiaro e inequivocabile offrendo spazi, voce e strumenti alla solidarietà non profit organizzata in associazioni. La volontà del legislatore di “favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti” è evidente fin dall’articolo 2 dove viene stabilito quali sono le associazioni di promozione sociale. Si tratta cioè di tutte quelle “associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro”. A queste associazioni la legge offre alcuni strumenti istituzionali come la possibilità di stipulare con gli enti pubblici convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività statutarie (art. 30), o l’utilizzazione gratuita di strutture pubbliche per manifestazioni e iniziative temporanee (art. 31), o ancora l’opportunità di usufruire in comodato di beni mobili ed immobili pubblici per le proprie attività (art. 32). Ciò che finora poteva essere solo e con molti rischi scelta discrezionale dell’ente pubblico a favore dell’associazionismo sociale, adesso è possibilità riconosciuta con legge dello Stato. Altra novità rilevante è sicuramente la possibilità, data a queste realtà, di nominare propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL): viene così riconosciuto il mondo dell’associazionismo come interlocutore istituzionale della politica economica nazionale. Dal punto di vista economico, oltre ad istituire un Fondo per l’associazionismo (art. 13) per sostenere e finanziare le iniziative e i progetti delle associazioni, la legge prevede anche l’accesso diretto ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e al credito agevolato (art. 24 e 28). Tutte le forze politiche hanno contribuito e collaborato all’approvazione praticamente unanime di questa legge, dimostrando finalmente di recepire il richiamo di Compagnia delle Opere, che ha fortemente lavorato per l’approvazione di questa legge, per una reale attuazione della sussidiarietà. Il passaggio da uno Stato che ingabbia i propri cittadini pretendendo di essere l’unico in grado di rispondere ai loro bisogni, ad uno Stato che interviene solo laddove le realtà sociali non riescono ad operare segna un altro piccolo passo a suo favore. La larga maggioranza politica con cui la legge è stata approvata fa ben sperare anche per tutte le sue applicazioni in sede territoriale, cioè presso le regioni e le province. Ma questa legge è importante soprattutto perché rappresenta il terzo tassello della legislazione in materia di non profit, dopo la legge sulla cooperazione sociale e quella sul volontariato. È un passo in più, che ancora non basta, verso la costruzione di una legge quadro generale che disciplini tutto il mondo del terzo settore non profit. Un non profit al quale deve essere permesso di fare imprese con patrimonio e reddito ma senza distribuzione di utili come tutte le più moderne legislazioni del mondo prevedono. Solo così si può immaginare una possibilità di sviluppo efficiente per il futuro dei servizi nel Welfare.

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